IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La Regione al fine di garantire adeguata solidarieta', sostegno
e  soccorso  alle  vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di
stupri e di abusi sessuali extra o  intrafamiliari,  detta  norme  ed
emana  provvedimenti  per l'istituzione, nel territorio del Lazio, di
centri di accoglienza e  case  rifugio,  capaci  di  rispondere  alle
necessita'  delle  donne che si trovano esposte alla minaccia di ogni
forma di violenza o che l'abbiano subita.
   2. I centri ed i  rifugi  devono  essere  dotati  di  strutture  e
personale adeguato, che deve essere tutto femminile.
   3.  Le  finalita'  dei  centri,  detti  anche case, consistono nel
fornire alle vittime di violenze carnali, maltrattamenti e abusi  ex-
tra  o  intrafamiliari, aiuti pratici ed immediati per sottrarle alle
situazioni di pericolo e per ricreare condizioni di vita  autonoma  e
serena.  I  centri  offrono  sia ospitalita' che orientamenti legali,
consulenza psicologica e assistenza sociale e assistono le  donne  in
tutte le azioni che esse liberamente riterranno di intraprendere.
   4.  Ogni  centro  deve  garantire  l'anonimato  della donna, salvo
diversa decisione della donna stessa.