IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione al fine di garantire adeguata solidarieta', sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari, detta norme ed emana provvedimenti per l'istituzione, nel territorio del Lazio, di centri di accoglienza e case rifugio, capaci di rispondere alle necessita' delle donne che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita. 2. I centri ed i rifugi devono essere dotati di strutture e personale adeguato, che deve essere tutto femminile. 3. Le finalita' dei centri, detti anche case, consistono nel fornire alle vittime di violenze carnali, maltrattamenti e abusi ex- tra o intrafamiliari, aiuti pratici ed immediati per sottrarle alle situazioni di pericolo e per ricreare condizioni di vita autonoma e serena. I centri offrono sia ospitalita' che orientamenti legali, consulenza psicologica e assistenza sociale e assistono le donne in tutte le azioni che esse liberamente riterranno di intraprendere. 4. Ogni centro deve garantire l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della donna stessa.