IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223 che detta norme sul sistema radiotelevisivo, la presente legge disciplina l'attivita' ed il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo del Lazio. 2. Il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo e' organo di consulenza del Consiglio regionale in materia radiotelevisiva.