IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223
che  detta  norme  sul  sistema  radiotelevisivo,  la  presente legge
disciplina l'attivita' ed il funzionamento del comitato regionale per
il servizio radiotelevisivo del Lazio.
   2. Il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo e' organo
di consulenza del Consiglio regionale in materia radiotelevisiva.