IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            S t a t u t o
 
   1.  Il  quarto  comma  dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto
1992, n. 39 e' cosi' sostituito:
   "4.  Gli  statuti  si  conformano  alle  disposizioni  di  cui  ai
successivi  articoli  da  6 a 17. Questi ultimi si applicano comunque
per le parti non disciplinate dallo statuto e  prevalgono  su  quelle
diversamente   disciplinate   dallo   statuto   stesso,   salvo,   in
quest'ultimo  caso,  che  la   legge   regionale   ne   consenta   la
derogabilita'".
   2. Il quinto comma del medesimo articolo e' abrogato.