IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. S t a t u t o 1. Il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 e' cosi' sostituito: "4. Gli statuti si conformano alle disposizioni di cui ai successivi articoli da 6 a 17. Questi ultimi si applicano comunque per le parti non disciplinate dallo statuto e prevalgono su quelle diversamente disciplinate dallo statuto stesso, salvo, in quest'ultimo caso, che la legge regionale ne consenta la derogabilita'". 2. Il quinto comma del medesimo articolo e' abrogato.