IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 nonche' della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, disciplina con la presente legge la gestione del territorio regionale ai fini faunistici, attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica. 2. Le disposizioni della presente legge, ai sensi della legge 9 marzo 1989, n. 86, realizzano altresi' l'attuazione delle direttive comunitarie concernenti la conservazione degli uccelli selvatici n. 79/409 del 2 aprile 1979, n. 85/411 del 5 luglio 1985 e n. 91/244 del 6 marzo 1991. 3. L'esercizio dell'attivita' venatoria si svolge entro i limiti e nel rispetto degli obblighi posti dalla presente legge ai fini della conservazione della fauna selvatica. 4. Il patrimonio faunistico ha carattere di risorsa limitata. Pertanto, le funzioni connesse alla sua tutela ed alla regolamentazione del prelievo venatorio seguono il metodo della programmazione e sono attivate tramite appositi piani. 5. I piani faunistici di cui al successivo art. 8 devono essere compatibili con le altre iniziative inerenti la tutela ambientale e la gestione del territorio, in particolare, con gli strumenti urbanistici, con i piani relativi, all'agricoltura, con il P.R.S. e con la legge regionale del 29 giugno 1982, n. 52, e successive modificazioni.