IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione,  nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11
febbraio 1992, n. 157 nonche' della  Convenzione  di  Parigi  del  18
ottobre  1950,  resa  esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e
della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva  con
legge  5  agosto  1981,  n.  503, disciplina con la presente legge la
gestione del territorio regionale ai  fini  faunistici,  attuando  la
tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica.
   2.  Le  disposizioni  della presente legge, ai sensi della legge 9
marzo 1989, n. 86, realizzano altresi' l'attuazione  delle  direttive
comunitarie  concernenti  la conservazione degli uccelli selvatici n.
79/409 del 2 aprile 1979, n. 85/411 del 5 luglio 1985 e n. 91/244 del
6 marzo 1991.
   3. L'esercizio dell'attivita' venatoria si svolge entro i limiti e
nel rispetto degli obblighi posti dalla presente legge ai fini  della
conservazione della fauna selvatica.
   4.  Il  patrimonio  faunistico  ha  carattere di risorsa limitata.
Pertanto,  le   funzioni   connesse   alla   sua   tutela   ed   alla
regolamentazione  del  prelievo  venatorio  seguono  il  metodo della
programmazione e sono attivate tramite appositi piani.
   5. I piani faunistici di cui al successivo art.  8  devono  essere
compatibili  con  le altre iniziative inerenti la tutela ambientale e
la  gestione  del  territorio,  in  particolare,  con  gli  strumenti
urbanistici,  con  i piani relativi, all'agricoltura, con il P.R.S. e
con la legge regionale del  29  giugno  1982,  n.  52,  e  successive
modificazioni.