IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; Visto l'art. 2, III comma, lett. a) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante: "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali"; Vista la legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, recante: "Disciplina delle attivita' di cava"; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985; Considerato che il Consiglio reginale, nella seduta pomeridiana del 22 luglio 1993, ha approvato il regolamento di cui in oggetto, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale per la Sardegna; Emana il seguente decreto, recante: "Regolamento per l'accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 38 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30". Art. 1. 1. Presso il Credito Industriale Sardo e' istituito un fondo di rotazione con una dotazione iniziale di lire 5.000 milioni per la concessione di crediti agevolati in favore degli operatori dei settori dei materiali classificati nei seguenti gruppi, in base alla loro destinazione d'uso; a) rocce ornamentali destinate alla produzione di blocchi, lastre e affini, quali marmi, graniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, trachiti, basalti, porfidi; b) materiali per usi industriali, quali marne, calcari, dolomie, farine fossili, sabbie silicee, terre coloranti, argille, torbe; c) materiali per costruzione ed opere civili quali sabbie, ghiaie, granulati, pezzami, conci, blocchetti.