IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Visto  lo  Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di
attuazione;
   Visto l'art. 2, III  comma,  lett.  a)  della  legge  regionale  7
gennaio    1977,    n.   1,   recante:   "Norme   sull'organizzazione
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze  della  Giunta,
della Presidenza e degli Assessorati regionali";
   Vista   la   legge  regionale  7  giugno  1989,  n.  30,  recante:
"Disciplina delle attivita' di cava";
   Vista la  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  371  del  19
dicembre 1985;
   Considerato  che  il  Consiglio reginale, nella seduta pomeridiana
del 22 luglio 1993, ha approvato il regolamento di cui in oggetto, ai
sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale per la Sardegna;
 
                                Emana
 
   il seguente decreto, recante: "Regolamento per l'accesso al  fondo
di  rotazione  di  cui all'articolo 38 della legge regionale 7 giugno
1989, n. 30".
 
                               Art. 1.
 
   1. Presso il Credito Industriale Sardo e' istituito  un  fondo  di
rotazione  con  una  dotazione  iniziale di lire 5.000 milioni per la
concessione di  crediti  agevolati  in  favore  degli  operatori  dei
settori  dei materiali classificati nei seguenti gruppi, in base alla
loro destinazione d'uso;
     a) rocce  ornamentali  destinate  alla  produzione  di  blocchi,
lastre  e  affini, quali marmi, graniti, alabastri, ardesie, calcari,
travertini, trachiti, basalti, porfidi;
     b) materiali per usi industriali, quali marne, calcari, dolomie,
farine fossili, sabbie silicee, terre coloranti, argille, torbe;
     c) materiali per  costruzione  ed  opere  civili  quali  sabbie,
ghiaie, granulati, pezzami, conci, blocchetti.