IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il fondo di previdenza del personale dell'ESAC, di cui all'art. 35 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 21, va applicato anche in favore dei dipendenti assunti all'impiego sino all'entrata in vigore della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, mediante pubblici concorsi. 2. I concorsi sono quelli banditi sino alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, in base alle norme ed a copertura delle dotazioni organiche stabilite dal regolamento del personale attuativo delle disposizioni della legge 14 luglio 1965, n. 901.