IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il fondo di previdenza del personale dell'ESAC, di cui all'art.
35 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 21, va applicato anche in
favore dei dipendenti assunti all'impiego sino all'entrata in  vigore
della  legge  regionale  14  dicembre  1978, n. 28, mediante pubblici
concorsi.
   2. I concorsi sono quelli banditi sino alla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  20  marzo  1975, n. 70, in base alle norme ed a
copertura delle dotazioni organiche  stabilite  dal  regolamento  del
personale attuativo delle disposizioni della legge 14 luglio 1965, n.
901.