(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 51 del 20 dicembre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' e regolamento 1. La presente legge disciplina il trattamento, la maturazione e l'utilizzazione dei residui organici di origine zootecnica e vegetale conseguenti all'esercizio dell'attivita' di allevamento, definiti in seguito reflui zootecnici, al fine di mantenere la migliore fertilita' dei terreni, la salvaguardia delle acque superficiali e di falda e limitare le esalazioni maleodoranti. 2. A tal fine la giunta, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposito regolamento attuativo e predispone la modulistica per la compilazione dei piani di cui all'art. 5; nel regolamento attuativo sono individuate le aree del territorio regionale al carico zootecnico nonche' alle caratteristiche geopedologiche dei suoli.