(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della regione Lombardia n. 51 del 20 dicembre 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         SI INTENDE APPOSTO
                  PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                       Finalita' e regolamento
 
   1.  La  presente legge disciplina il trattamento, la maturazione e
l'utilizzazione dei residui organici di origine zootecnica e vegetale
conseguenti all'esercizio dell'attivita' di allevamento, definiti  in
seguito   reflui   zootecnici,  al  fine  di  mantenere  la  migliore
fertilita' dei terreni, la salvaguardia delle acque superficiali e di
falda e limitare le esalazioni maleodoranti.
   2.  A  tal fine la giunta, entro centoottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,  emana  apposito  regolamento
attuativo  e  predispone la modulistica per la compilazione dei piani
di cui all'art. 5; nel regolamento attuativo sono individuate le aree
del  territorio  regionale  al   carico   zootecnico   nonche'   alle
caratteristiche geopedologiche dei suoli.