IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione, visto il punto 5 della deliberazione CIPE 30 luglio 1991 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 1991, n. 189, concede: a) contributi individuali in conto capitale destinati all'acquisto e al recupero di abitazioni; b) contributi in conto capitale destinati alla costruzione e al recupero di immobili a favore di cooperative edilizie e loro consorzi e di imprese edilizie e loro consorzi; c) contributi in conto capitale destinati alla costruzione e al recupero degli immobili da acquisire al patrimonio di edilizia residenziale pubblica da parte degli IACP e dei comuni.