IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
             Modifica dell'art. 6 della legge regionale
                        1 giugno 1993, n. 16
 
   1. Il comma 4, art. 6 della legge regionale 1 giugno 1993,  n.  16
"Attuazione   dell'art.  9  della  legge  8  novembre  1991,  n.  381
'Disciplina delle cooperative sociali'" e' sostituito dal seguente:
   4. Qualora dalle comunicazioni ricevute, risulti che il numero dei
lavoratori svantaggiati di cui all'art.  4  della  legge  8  novembre
1991,  n.  381  "Disciplina delle cooperative sociali sia sceso al di
sotto del trenta per cento dei lavoratori  complessivamente  occupati
dalla  cooperativa  o il numero dei soci volontari previsti dal comma
2, art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381,  superi  il  cinquanta
per  cento  dei  soci, la compagine sociale deve essere riequilibrata
entro sei mesi dal verificarsi dall'irregolarita'. In mancanza  sara'
dato corso alla cancellazione dall'Albo.