IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'art. 6 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 1. Il comma 4, art. 6 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 "Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali'" e' sostituito dal seguente: 4. Qualora dalle comunicazioni ricevute, risulti che il numero dei lavoratori svantaggiati di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali sia sceso al di sotto del trenta per cento dei lavoratori complessivamente occupati dalla cooperativa o il numero dei soci volontari previsti dal comma 2, art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, superi il cinquanta per cento dei soci, la compagine sociale deve essere riequilibrata entro sei mesi dal verificarsi dall'irregolarita'. In mancanza sara' dato corso alla cancellazione dall'Albo.