IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Rimborsi per tessere di libera circolazione 1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale e' autorizzata ad assegnare contributi agli enti, imprese ed aziende concessionarie di servizi di trasporto di persone pubblico locale di linea urbana e/o extraurbana a titolo di rimborso per mancati introiti per trasporti effettuati sulla base di tessere di libera circolazione di cui alla legge regionale 16 novembre 1984, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. L'ammontare totale dei contributi di cui al precedente primo comma e' di 7.500 milioni. 3. Il riparto tra gli aventi diritto e' disposto in misura proporzionale al numero delle vetture o natanti/km concessi ed ammessi a contributo di cui al F.N.T. Esercizio.