IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Differimento dei termini 1. Il termine del 30 novembre 1993 previsto dall'art. 5, primo comma, della legge regionale 2 aprile 1990, n. 23 e' differito al 31 maggio 1994 per i programmi integrati di recupero la cui istruttoria risulti gia' avviata alla data del 30 novembre 1993 in base ad atti formali od elementi certificativi riscontrabili a cura del segretario comunale.