IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                      Differimento dei termini
 
   1.  Il  termine  del  30 novembre 1993 previsto dall'art. 5, primo
comma, della legge regionale 2 aprile 1990, n. 23 e' differito al  31
maggio  1994 per i programmi integrati di recupero la cui istruttoria
risulti gia' avviata alla data del 30 novembre 1993 in base  ad  atti
formali od elementi certificativi riscontrabili a cura del segretario
comunale.