(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                      n. 2 del 7 gennaio 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  22  della  L.R.  6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la
disciplina  della  contabilita'  della  Regione  Emilia-Romagna"   ad
esercitare  provvisoriamente,  fino al momento dell'entrata in vigore
della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 1994, a  norma
dell'art.  49,  comma  3 dello Statuto, il Bilancio della Regione per
l'anno finanziario 1994, secondo gli stati di previsione dell'entrata
e della spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio  finanziario
1993  come  modificato  dai  provvedimenti di variazione adottati nel
corso dell'anno 1993, in ragione di 1/12 dello stanziamento  di  ogni
capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.