(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 15 del 18 febbraio 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, con la presente legge, disciplina la gestione, la protezione e l'incremento della fauna selvatica e ne regolamenta il prelievo venatorio. In particolare la Regione ha cura di creare le condizioni per salvaguardare le specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. A tal fine la Regione, con il concorso delle province: a) promuove il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali delle specie autoctone di fauna selvatica viventi sul territorio dell'Emilia-Romagna individuate con la carta regionale delle vocazioni faunistiche; b) disciplina l'istituzione e la gestione delle zone di protezione della fauna selvatica che non ricadono in ambiti protetti per effetto di altre leggi; c) coordina la programmazione delle attivita' di gestione della fauna selvatica e disciplina il controllo dei prelievi negli ambiti territoriali in cui e' consentito l'esercizio venatorio; d) favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio o di degrado ambientale nei territori agricoli e forestali, nelle aree urbane, nelle acque interne e negli alvei dei corsi d'acqua. 3. Nelle disposizioni che seguono, la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" sara' indicata con la denominazione "legge statale".