(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna
                     n. 15 del 18 febbraio 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La Regione, con la presente legge, disciplina la  gestione,  la
protezione  e  l'incremento della fauna selvatica e ne regolamenta il
prelievo venatorio. In particolare la Regione ha cura  di  creare  le
condizioni  per salvaguardare le specie tutelate ai sensi del comma 1
dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
   2. A tal fine la Regione, con il concorso delle province:
     a) promuove il mantenimento e la riqualificazione degli  habitat
naturali  e  seminaturali  delle  specie autoctone di fauna selvatica
viventi sul territorio dell'Emilia-Romagna individuate con  la  carta
regionale delle vocazioni faunistiche;
     b)   disciplina  l'istituzione  e  la  gestione  delle  zone  di
protezione della fauna selvatica che non ricadono in ambiti  protetti
per effetto di altre leggi;
     c)  coordina la programmazione delle attivita' di gestione della
fauna selvatica e disciplina il controllo dei prelievi  negli  ambiti
territoriali in cui e' consentito l'esercizio venatorio;
     d)  favorisce  l'eliminazione  o  la  riduzione  dei  fattori di
squilibrio  o  di  degrado  ambientale  nei  territori   agricoli   e
forestali,  nelle  aree urbane, nelle acque interne e negli alvei dei
corsi d'acqua.
   3. Nelle disposizioni che seguono, la legge 11 febbraio  1992,  n.
157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e  per  il  prelievo  venatorio"  sara' indicata con la denominazione
"legge statale".