IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46; Visto il Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg. su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 12100 del 23 novembre 1984; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9966 del 7 novembre 1986; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 11 dicembre 1986 n. 11-35/Leg.; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 14047 del 30 dicembre 1986; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1986, n. 16-40/Leg.; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6047 del 25 giugno 1987; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 1 luglio 1987 n. 9-49/Leg.; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 14931 del 23 dicembre 1987; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 24 dicembre 1987, n. 15-55/L/eg.; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 10128 del 9 settembre 1988; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 14 settembre 1988, n. 8-63/Leg.; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 16374 del 22 dicembre 1988; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1988, n. 13-68/Leg.; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9073 del 4 agosto 1989; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 10 agosto 1989, n. 10-8/Leg.; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 16412 del 21 dicembre 1989; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 1989, n. 15-13/Leg.; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6012 del 25 maggio 1990; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 30 maggio 1990, n. 12-25/Leg.; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 17845 del 14 dicembre 1992; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1992, n. 22-75/Leg.; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4336 del 5 aprile 1993; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 15 aprile 1993, n. 7-86/Leg.; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 16965 dd. 19 novembre 1993; Decreta: Sono approvate le modifiche ed integrazioni del Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg. nel testo che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 26 novembre 1993 BAZZANELLA Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1994 Registro n. 4, foglio n. 119 - RAELI ------------ MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.P. 22 DICEMBRE 1983, N. 46, CONCERNENTE "DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO". Art. 1. L'art. 30 e' sostituito dal seguente: "Art. 30. Definizioni Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Titolo per "legge" si intende la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, come modificata con l'art. 21 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23; per "registro", il registro degli esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426; per "autorizzazioni" si intendono le autorizzazioni di cui all'art. 26 della legge; per "aree pubbliche" si intendono strade o piazze, comprese quelle di proprieta' privata gravate da servitu' di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; per "posteggio" si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilita', che viene data in concessione al titolare dell'attivita' disciplinata dalla legge; per "somministrazione di alimenti e bevande" si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati; per "mercato periodico" si intende la presenza, nei giorni stabiliti secondo intervalli regolari nel corso della settimana o del mese, anche limitatamente a periodi stagionali, e sulle aree a cio' destinate, di almeno due operatori autorizzati ad esercitare mediante posteggio l'attivita' disciplinata dall'art. 26 della legge; i "mercati periodici" si distinguono in "mercati di vicinato" comprendenti da due a quattro posteggi e in "mercati di servizio" con cinque o piu' posteggi; per "mercati saltuari" si intendono i mercati che si svolgono di norma con cadenza annuale, o in ogni caso con cadenza superiore a quella mensile, in occasione di festivita' locali o per motivi di tradizione; per "posteggi isolati" si intendono i posteggi, utilizzati con frequenza periodica, assegnati in un'area dove sia autorizzato ad esercitare un solo operatore al giorno; per "itinerante" si intende il commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l'uso di mezzi motorizzati e in ogni caso senza lapprestamento e l'esposizione di uno o piu' banchi, o di altro simile contenitore di merci, appoggiati al suolo; per "societa' di persone" si intendono le societa' in nome collettivo e le societa' in accomandita semplice iscritte nel registro delle imprese; per "domicilio dei consumatori" si intende non solo la privata dimora dei consumatori, ma anche i locali di lavoro o di studio o i locali nei quali si trovino per motivi di cura, o di intrattenimento e svago, o di consumo di alimenti e bevande; per Camera di commercio si intende la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.".