IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;
   Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  della legge provinciale 22
dicembre 1983, n. 46 approvato con  D.P.G.P.  13  dicembre  1984,  n.
18-13/Leg.  su  conforme  deliberazione  della  giunta provinciale n.
12100 del 23 novembre 1984;
   Vista la deliberazione della giunta  provinciale  n.  9966  del  7
novembre 1986;
   Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale 11
dicembre 1986 n. 11-35/Leg.;
   Vista la deliberazione della giunta provinciale n.  14047  del  30
dicembre 1986;
   Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale 31
dicembre 1986, n. 16-40/Leg.;
   Vista la deliberazione della giunta provinciale  n.  6047  del  25
giugno 1987;
   Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 1› luglio
1987 n. 9-49/Leg.;
   Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 14931 del 23
dicembre 1987;
   Visto il  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale  24
dicembre 1987, n. 15-55/L/eg.;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale n. 10128 del 9
settembre 1988;
   Visto il  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale  14
settembre 1988, n. 8-63/Leg.;
   Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 16374 del 22
dicembre 1988;
   Visto il  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale  29
dicembre 1988, n. 13-68/Leg.;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale n. 9073 del 4
agosto 1989;
   Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 10 agosto
1989, n. 10-8/Leg.;
   Vista la deliberazione della giunta provinciale n.  16412  del  21
dicembre 1989;
   Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale 27
dicembre 1989, n. 15-13/Leg.;
   Vista la deliberazione della giunta provinciale  n.  6012  del  25
maggio 1990;
   Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 30 maggio
1990, n. 12-25/Leg.;
   Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 17845 del 14
dicembre 1992;
   Visto il  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale  28
dicembre 1992, n. 22-75/Leg.;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale n. 4336 del 5
aprile 1993;
   Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 15 aprile
1993, n. 7-86/Leg.;
   Vista la deliberazione della giunta provinciale n.  16965  dd.  19
novembre 1993;
 
                              Decreta:
 
   Sono  approvate  le  modifiche  ed integrazioni del Regolamento di
esecuzione della Legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46  approvato
con  D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg. nel testo che, allegato
al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
    Trento, 26 novembre 1993
 
                             BAZZANELLA
 
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1994
Registro n. 4, foglio n. 119 - RAELI
 
                            ------------
 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.P. 22
   DICEMBRE   1983,   N.  46,  CONCERNENTE  "DISCIPLINA  DEL  SETTORE
   COMMERCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO".
 
                               Art. 1.
 
L'art. 30 e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 30.
                             Definizioni
 
   Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Titolo  per
"legge" si intende la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, come
modificata  con  l'art.  21  della  L.P. 3 settembre 1993, n. 23; per
"registro", il registro degli esercenti  il  commercio  di  cui  alla
legge  11  giugno  1971, n. 426; per "autorizzazioni" si intendono le
autorizzazioni di cui all'art. 26 della legge; per  "aree  pubbliche"
si  intendono  strade o piazze, comprese quelle di proprieta' privata
gravate da servitu' di pubblico passaggio,  ed  ogni  altra  area  di
qualunque  natura  destinata  ad  uso  pubblico;  per  "posteggio" si
intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune
abbia la disponibilita', che viene data in  concessione  al  titolare
dell'attivita'  disciplinata  dalla  legge;  per "somministrazione di
alimenti e bevande" si intende la vendita di tali prodotti effettuata
unitamente  alla  predisposizione  di  impianti  o  attrezzature  per
consentire   agli  acquirenti  di  consumare  sul  posto  i  prodotti
acquistati; per "mercato  periodico"  si  intende  la  presenza,  nei
giorni   stabiliti   secondo  intervalli  regolari  nel  corso  della
settimana o del mese, anche limitatamente  a  periodi  stagionali,  e
sulle  aree  a cio' destinate, di almeno due operatori autorizzati ad
esercitare mediante posteggio l'attivita' disciplinata  dall'art.  26
della  legge;  i  "mercati  periodici"  si distinguono in "mercati di
vicinato" comprendenti da due a quattro posteggi  e  in  "mercati  di
servizio"  con  cinque  o  piu'  posteggi;  per "mercati saltuari" si
intendono i mercati che si svolgono di norma con cadenza  annuale,  o
in  ogni caso con cadenza superiore a quella mensile, in occasione di
festivita' locali o per motivi di tradizione; per "posteggi  isolati"
si   intendono   i  posteggi,  utilizzati  con  frequenza  periodica,
assegnati  in  un'area  dove  sia  autorizzato  ad esercitare un solo
operatore al giorno; per "itinerante" si intende il commercio su aree
pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l'uso di
mezzi motorizzati e in ogni caso senza lapprestamento e l'esposizione
di uno o piu'  banchi,  o  di  altro  simile  contenitore  di  merci,
appoggiati  al  suolo;  per  "societa'  di  persone"  si intendono le
societa' in nome collettivo e le  societa'  in  accomandita  semplice
iscritte  nel registro delle imprese; per "domicilio dei consumatori"
si intende non solo la privata dimora dei  consumatori,  ma  anche  i
locali  di  lavoro  o  di  studio o i locali nei quali si trovino per
motivi di cura, o  di  intrattenimento  e  svago,  o  di  consumo  di
alimenti  e  bevande; per Camera di commercio si intende la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.".