la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad aderire
alla costituzione del centro regionale per la protezione  civile  con
sede in Longarone alle seguenti condizioni:
     a)  che  abbia  lo  scopo di provvedere, nella misura consentita
dalle rendite patrimoniali e dalle entrate annuali:
     1) alla promozione di studi,  ricerche  e  iniziative  sul  tema
della  previsione e della prevenzione in materia di protezione civile
e sui problemi urbanistici ed architettonici e del recupero  e  della
ricostruzione dei centri colpiti da calamita';
     2)  alla  organizzazione di corsi di formazione, qualificazione,
riqualificazione,  aggiornamento  del  personale  in  qualsiasi  modo
impiegato  nella  protezione  civile  nel  territorio  della Regione,
secondo le direttive  ed  i  ruoli  fissati  dalle  leggi  statali  e
regionali;
     3) alla partecipazione ed alla attivita' di intervento;
     b)  che  vi  partecipino  in qualita' di soci fondatori anche la
provincia di Belluno, il comune di Belluno, il comune  di  Longarone,
la comunita' montana "Cadore-Longaronese-Zoldano";
     c)  che  le  quote  di contribuzione siano fissate con l'accordo
unanime dei soci fondatori e siano uguali per tutti;
     d) che la  sede  sia  progettata  e  realizzata  dal  comune  di
Longarone  con  il  fondo  di  1  miliardo  a  tale  scopo  destinato
dall'accordo di programma stipulato in data 28  maggio  1993  e  reso
esecutivo con D.P.G.R. n. 1418 in data 7 luglio 1993;
     e)  che  la  prima convocazione del consiglio di amministrazione
del centro sia promossa dal presidente della Giunta regionale.
   2. Nello svolgimento delle attivita' connesse alla costituzione  e
amministrazione del centro, il presidente della Giunta regionale puo'
essere sostituito dall'assessore regionale delegato.