la seguente legge: Art. 1. Efficacia della legge 1. Al fine di consentire un piu' adeguato, approfondito ed omogeneo quadro di riferimento sull'intero territorio nazionale in materia di tutela della salute dai danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, come modificata dall'articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43, si applica a partire dal 1 gennaio 1995 e sono caducati gli effetti nel frattempo prodotti.