la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Efficacia della legge
 
   1.  Al  fine  di  consentire  un  piu'  adeguato,  approfondito ed
omogeneo quadro di riferimento sull'intero  territorio  nazionale  in
materia  di  tutela  della  salute  dai  danni  derivanti  dai  campi
elettromagnetici generati da  elettrodotti,  la  legge  regionale  30
giugno  1993,  n.  27,  come  modificata dall'articolo 18 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 43, si applica a partire dal 1 gennaio
1995 e sono caducati gli effetti nel frattempo prodotti.