(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 3
                        del 19 gennaio 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 79
dello statuto ed in  deroga  a  quanto  previsto  dal  secondo  comma
dell'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 "Norme
di  contabilita'  regionale", ad esercitare provvisoriamente, fino al
momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 30
aprile 1994, il bilancio della Regione per  l'anno  finanziario  1994
secondo  gli  stati  di  previsione  dell'entrata  e  della spesa del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993,  in  ragione
di  un  dodicesimo per mese dello stanziamento di ciascun capitolo di
spesa e sempreche' le spese siano urgenti ed indifferibili.
   2. Quanto previsto dal comma 1, ha  effetto  anche  per  gli  Enti
dipendenti  dalla  Regione, i cui bilanci devono essere approvati con
la legge di approvazione del bilancio regionale.