(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 19 gennaio 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello statuto ed in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 "Norme di contabilita' regionale", ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 30 aprile 1994, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993, in ragione di un dodicesimo per mese dello stanziamento di ciascun capitolo di spesa e sempreche' le spese siano urgenti ed indifferibili. 2. Quanto previsto dal comma 1, ha effetto anche per gli Enti dipendenti dalla Regione, i cui bilanci devono essere approvati con la legge di approvazione del bilancio regionale.