IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 e' sostituito dal seguente: "2. Fermo quanto previsto nel comma 1, le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta con i poteri del consiglio sono trasmesse nel termine ordinatorio di cinque giorni. In tal caso il controllo sul relativo atto di ratifica, ai sensi del comma 3 dell'art. 32 della legge n. 142 del 1990, e' limitato ai soli vizi attinenti alla forma dell'atto e al procedimento di approvazione della delibera consiliare.".