IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 7 febbraio  1992,
n. 7 e' sostituito dal seguente:
   "2.  Fermo quanto previsto nel comma 1, le deliberazioni attinenti
alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta con  i  poteri  del
consiglio sono trasmesse nel termine ordinatorio di cinque giorni. In
tal  caso  il  controllo  sul relativo atto di ratifica, ai sensi del
comma 3 dell'art. 32 della legge n. 142 del 1990, e' limitato ai soli
vizi attinenti alla forma dell'atto e al procedimento di approvazione
della delibera consiliare.".