IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Norma interpretativa 1. Il comma 1 dell'art. 36 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 37 si interpreta nel senso che l'indennita' di funzione dirigenziale in esso prevista, nella misura complessivamente determinata e corrisposta in relazione all'incarico conferito, ha natura retributiva in quanto costituisce emolumento fisso e continuativo, ordinariamente costitutivo della remunerazione spettante al dirigente.