IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Norma interpretativa
 
   1.  Il  comma 1 dell'art. 36 della legge regionale 27 aprile 1990,
n.  37  si  interpreta  nel  senso  che  l'indennita'   di   funzione
dirigenziale   in   esso   prevista,  nella  misura  complessivamente
determinata e corrisposta in  relazione  all'incarico  conferito,  ha
natura   retributiva   in   quanto  costituisce  emolumento  fisso  e
continuativo,   ordinariamente   costitutivo   della    remunerazione
spettante al dirigente.