IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. P r o r o g a 1. La validita' della classificazione attribuita alle strutture ricettive ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 e succes- sive modificazioni, e' prorogata al 31 dicembre 1994. Le operazioni di rinnovo sono espletate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.