IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            P r o r o g a
 
   1.  La  validita'  della classificazione attribuita alle strutture
ricettive ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 e succes-
sive modificazioni, e' prorogata al 31 dicembre 1994.
   Le operazioni di rinnovo sono espletate a partire  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.