IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista la deliberazione della giunta provinciale del 7 giugno 1993,
n. 3147;
 
                                EMANA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il comma 1 dell'articolo 15 del regolamento di esecuzione della
legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, concernente la pesca, emanato
con  decreto del presidente della giunta provinciale 24 gennaio 1979,
n. 6, e' cosi' sostituito:
   "Vanno rispettati i periodi di divieto e le misure minime, nonche'
i divieti di cattura e di uccisione indicati nell'allegato elenco.".
   2. L'elenco allegato al  regolamento  di  esecuzione  della  legge
provinciale  n. 28 del 1978 concernente la pesca, emanato con decreto
del presidente della giunta provinciale n. 6 del 1979  e'  sostituito
dall'elenco allegato al presente regolamento.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, 22 luglio 1993
 
                             DURNWALDER
 
(Omissis).
  Registrato  alla  Corte  dei conti il 7 settembre 1993, registro n.
19, foglio n. 34 - POLITICO.