IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista la deliberazione della giunta  provinciale  n.  4574  del  9
agosto 1993;
 
                                EMANA
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   Il  comma  1  dell'articolo  13  del  decreto del presidente della
giunta provinciale 11 marzo 1992, n. 13, e' cosi' sostituito:
   1. Per gli impianti esistenti alla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto  deve  essere presentato entro il 31 dicembre 1993,
all'ufficio competente il progetto di adeguamento.  La  realizzazione
di  tale  progetto  dovra'  essere attuata entro il termine stabilito
dalla I sezione per l'igiene  ambientale,  che  comunque  non  potra'
essere  superiore  ai  tre anni. Nel periodo tra la presentazione del
progetto e l'attivazione del nuovo  impianto,  deve  essere  comunque
garantita la sicurezza dell'impianto e del personale.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, 7 settembre 1993
 
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti addi' 14 ottobre 1993, registro 21,
   foglio 102 - POLITO.