(Pubblicata nel 1 supl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 12 del 22 marzo 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
         Ricostituzione delle commissioni per l'artigianato
 
  1.  In  attesa  del  completamento,  ai  sensi  e  per  gli effetti
dell'art.  33 della legge regionale 16 dicembre 1989,  n.  73,  della
revisione  degli  albi  delle  imprese artigiane, affinche' risultino
compilati secondo le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443, e allo scopo di garantire il celere adempimento delle  procedure
connesse   a   tale   revisione,   le   commissioni  provinciali  per
l'artigianato, nominate ai sensi della legge  regionale  25  novembre
1994  n.  34 e in scadenza al 31 dicembre 1995, sono ricostituite con
decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  come  commissioni
straordinarie, composte, oltre che dai membri di cui alle lettere b),
c),  d)  ed  e) del terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 16
dicembre 1989, n. 73, dai rappresentanti  degli  artigiani  designati
con le modalita' di cui al successivo secondo comma.
  2.  Le  designazioni  di  cui  al precedente primo comma, richieste
entro 10 giorni dall'entrata in  vigore  della  presente  legge  alle
associazioni  artigiane  presenti  sul territorio provinciale, devono
pervenire al Presidente della Giunta regionale entro i successivi  30
giorni.  Decorso  tale  termine  il Presidente della Giunta regionale
provvede a costituire le commissioni sulla  base  delle  designazioni
pervenute.
  3.  Le commissioni provinciali ricostituite ai sensi dei precedenti
commi,  nonche'  la  commissione  regionale  per  l'artigianato  come
ricostituita   a  seguito  dell'insediamento  delle  prime  ai  sensi
dell'art. 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443, durano in carica  per
un  periodo  di  dodici  mesi  dall'entrata  in vigore della presente
legge.
  4. Le elezioni delle  rappresentanze  artigiane  nelle  commissioni
provinciali per l'artigianato sono indette entro il termine di cui al
precedente  terzo  comma  previo  completamento della revisione degli
albi delle imprese  secondo  le  procedure  e  nei  termini  disposti
all'art.  33 della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73.