(Pubblicata nel 1 supl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 22 marzo 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Ricostituzione delle commissioni per l'artigianato 1. In attesa del completamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73, della revisione degli albi delle imprese artigiane, affinche' risultino compilati secondo le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e allo scopo di garantire il celere adempimento delle procedure connesse a tale revisione, le commissioni provinciali per l'artigianato, nominate ai sensi della legge regionale 25 novembre 1994 n. 34 e in scadenza al 31 dicembre 1995, sono ricostituite con decreto del Presidente della Giunta regionale come commissioni straordinarie, composte, oltre che dai membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) del terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73, dai rappresentanti degli artigiani designati con le modalita' di cui al successivo secondo comma. 2. Le designazioni di cui al precedente primo comma, richieste entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge alle associazioni artigiane presenti sul territorio provinciale, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro i successivi 30 giorni. Decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede a costituire le commissioni sulla base delle designazioni pervenute. 3. Le commissioni provinciali ricostituite ai sensi dei precedenti commi, nonche' la commissione regionale per l'artigianato come ricostituita a seguito dell'insediamento delle prime ai sensi dell'art. 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443, durano in carica per un periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Le elezioni delle rappresentanze artigiane nelle commissioni provinciali per l'artigianato sono indette entro il termine di cui al precedente terzo comma previo completamento della revisione degli albi delle imprese secondo le procedure e nei termini disposti all'art. 33 della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73.