IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 4, comma 7; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 8534 di data 18 giugno 1993 avente ad oggetto: "Designazione della delegazione della Provincia Autonoma legittimata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 3 della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 e succes- sive modificazioni in materia di assetto del rapporto di impiego dei dipendenti provinciali per il triennio 1994-1996" come modificata con successive deliberazioni n. 14179 di data 8 ottobre 1993 e n. 18575 di data 17 dicembre 1993; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 8537 di data 18 giugno 1993, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, avente ad oggetto: "Individuazione della delegazione sindacale legittimata alla negoziazione degli accordi di cui all'art. 3 della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 e successive modificazioni in materia di assetto del rapporto di impiego dei dipendenti provinciali relativamente al triennio 1994-1996 - Autorizzazione alla delegazione della Provincia Autonoma all'avvio delle trattative"; Vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 18 gennaio 1994 avente ad oggetto: "Legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 e suc- cessive modificazioni, art. 4, comma 5: determinazione in ordine all'ipotesi di accordo riguardante la corresponsione al personale provinciale di acconti sul rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 1994-1996 ed altre disposizioni"; Vista l'ipotesi di accordo elaborata dalla delegazione pubblica e dalle Organizzazioni sindacali, sottoscritta in data 11 gennaio 1994, a seguito di espressa autorizzazione di Giunta; Vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 18 gennaio 1994, avente ad oggetto: "Legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, art. 4, comma 7: recepimento delle norme risultanti dalla disciplina contenuta nell'accordo sindacale riguardante la corresponsione di acconti al personale provinciale sul rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 1994-1996 ad altre disposizioni"; Vista la legge provinciale n. 39 di data 10 dicembre 1993; E M A N A Il regolamento concernente il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'ipotesi di accordo sindacale di data 11 gennaaio 1994 inerente la corresponsione di acconti al personale della Provincia Autonoma di Trento per il triennio 1994-1996 ed altre norme in materia di personale, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 27 gennaio 1994 BAZZANELLA Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1994 Registro n. 4, foglio n. 180 - RAELI -------------------------------------------------------- REGOLAMENTO CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE AL PERSONALE PROVINCIALE DI ACCONTI SUL RINNOVO DEL CONTRATTO PER IL TRIENNIO 1994-1996 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE. Art. 1. Finalita' dell'accordo 1. La Provincia Autonoma di Trento per se' e per i propri Enti funzionali intende definire con il presente accordo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 39, la corresponsione di acconti al personale dipendente a titolo di anticipazione sul rinnovo del contratto collettivo per il triennio 1994-1996, nonche' prevedere ulteriori disposizioni urgenti in materia di personale, nel rispetto dell'adeguamento dei trattamenti economici nei limiti del tasso di inflazione programmato per gli anni 1994 e seguenti.