IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  legge  provinciale  30  marzo  1989,  n. 1 e successive
modificazioni ed in particolare l'art. 4, comma 7;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 8534 di data 18
giugno 1993 avente ad oggetto: "Designazione della delegazione  della
Provincia Autonoma legittimata alla stipulazione degli accordi di cui
all'articolo  3 della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 e succes-
sive modificazioni in materia di assetto del rapporto di impiego  dei
dipendenti provinciali per il triennio 1994-1996" come modificata con
successive  deliberazioni  n. 14179 di data 8 ottobre 1993 e n. 18575
di data 17 dicembre 1993;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 8537 di data 18
giugno 1993, non soggetta alla registrazione della Corte  dei  conti,
avente   ad  oggetto:  "Individuazione  della  delegazione  sindacale
legittimata alla negoziazione degli accordi di cui all'art.  3  della
legge  provinciale  30 marzo 1989, n. 1 e successive modificazioni in
materia di assetto del rapporto di impiego dei dipendenti provinciali
relativamente al triennio 1994-1996 - Autorizzazione alla delegazione
della Provincia Autonoma all'avvio delle trattative";
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 18 gennaio
1994 avente ad oggetto: "Legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 e suc-
cessive modificazioni, art. 4,  comma  5:  determinazione  in  ordine
all'ipotesi  di  accordo  riguardante  la corresponsione al personale
provinciale di acconti sul rinnovo del contratto  di  lavoro  per  il
triennio 1994-1996 ed altre disposizioni";
   Vista  l'ipotesi di accordo elaborata dalla delegazione pubblica e
dalle Organizzazioni sindacali, sottoscritta in data 11 gennaio 1994,
a seguito di espressa autorizzazione di Giunta;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 18 gennaio
1994, avente ad oggetto: "Legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, art.
4, comma 7:  recepimento  delle  norme  risultanti  dalla  disciplina
contenuta  nell'accordo  sindacale  riguardante  la corresponsione di
acconti al personale provinciale sul rinnovo del contratto di  lavoro
per il triennio 1994-1996 ad altre disposizioni";
   Vista la legge provinciale n. 39 di data 10 dicembre 1993;
 
                              E M A N A
 
   Il  regolamento  concernente il recepimento delle norme risultanti
dalla disciplina prevista dall'ipotesi di accordo sindacale  di  data
11  gennaaio  1994 inerente la corresponsione di acconti al personale
della Provincia Autonoma di Trento per il triennio 1994-1996 ed altre
norme in materia di personale,  allegato  quale  parte  integrante  e
sostanziale al presente provvedimento.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Trento, 27 gennaio 1994
 
                             BAZZANELLA
 
Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1994
Registro n. 4, foglio n. 180 - RAELI
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REGOLAMENTO CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE AL PERSONALE PROVINCIALE DI
   ACCONTI  SUL  RINNOVO  DEL  CONTRATTO  PER IL TRIENNIO 1994-1996 E
   ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE.
 
                               Art. 1.
                       Finalita' dell'accordo
 
   1. La Provincia Autonoma di Trento per se' e  per  i  propri  Enti
funzionali  intende  definire  con  il presente accordo, nel rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge  provinciale  10
dicembre  1993,  n.  39,  la  corresponsione  di acconti al personale
dipendente a  titolo  di  anticipazione  sul  rinnovo  del  contratto
collettivo  per  il  triennio  1994-1996, nonche' prevedere ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia   di   personale,   nel   rispetto
dell'adeguamento  dei  trattamenti  economici nei limiti del tasso di
inflazione programmato per gli anni 1994 e seguenti.