IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I sindaci dei comuni della regione Basilicata sono delegati a rilasciare le autorizzazioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112, in base alle disposizioni del regolamento di esecuzione 4 giugno 1993, n. 248, nei seguenti casi: a) in sostituzione delle autorizzazioni gia' esistenti; b) nei casi di subingressi.