IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   I  sindaci  dei  comuni  della  regione Basilicata sono delegati a
rilasciare le autorizzazioni previste dai commi 3  e  4  dell'art.  2
della  legge  28  marzo  1991,  n. 112, in base alle disposizioni del
regolamento di esecuzione 4 giugno 1993, n. 248, nei seguenti casi:
     a) in sostituzione delle autorizzazioni gia' esistenti;
     b) nei casi di subingressi.