IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' e principi generali 1. Lo smaltimento, in suolo adibito ad uso agricolo, di rifiuti speciali come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, art. 2, comma 4, punti 1 e 5, in particolare fanghi trattati derivanti dalla depurazione degli affluenti, e' consentito esclusivamente nel caso in cui questa pratica non comporti effetti nocivi sul suolo, nelle acque, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo e nel contempo siano utili a produrre un effetto fertilizzante e/o ammendante e correttivo sul terreno.