IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Finalita' e principi generali
 
   1.  Lo  smaltimento,  in suolo adibito ad uso agricolo, di rifiuti
speciali come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, art. 2, comma 4, punti 1 e 5, in  particolare
fanghi  trattati  derivanti  dalla  depurazione  degli  affluenti, e'
consentito esclusivamente nel caso in cui questa pratica non comporti
effetti nocivi sul  suolo,  nelle  acque,  sulla  vegetazione,  sugli
animali  e sull'uomo e nel contempo siano utili a produrre un effetto
fertilizzante e/o ammendante e correttivo sul terreno.