IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Alla legge regionale 31 maggio 1993, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche: a) e' abrogato il secondo comma dell'art. 4. b) all'art. 5: 1) al primo comma, lettera a), la parola: "cinque" e' sostituita dalla parola: "tre"; 2) al quinto comma, le parole: "processi di funzione" sono sostituite dalle seguenti: "processi di fusione"; c) all'art. 6: 1) al primo comma, lettera a), le parole: "e per un massimo di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "per il primo anno, 40% per il secondo anno e 20% per il terzo anno"; 2) al terzo comma, le parole: "al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "alla lettera b)".