IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Alla  legge regionale 31 maggio 1993, n. 26, sono apportate le
seguenti modifiche:
     a) e' abrogato il secondo comma dell'art. 4.
     b) all'art. 5:
     1) al primo comma, lettera a), la parola: "cinque" e' sostituita
dalla parola: "tre";
     2) al quinto comma,  le  parole:  "processi  di  funzione"  sono
sostituite dalle seguenti: "processi di fusione";
     c) all'art. 6:
     1)  al  primo comma, lettera a), le parole: "e per un massimo di
tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "per il primo anno, 40% per
il secondo anno e 20% per il terzo anno";
     2) al terzo  comma,  le  parole:  "al  presente  articolo"  sono
sostituite dalle seguenti: "alla lettera b)".