IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. All'art. 4, comma 2, punto E) della legge  regionale  3  giugno
1983,  n.  21 il "punto e virgola" e' sostituito con il "punto" ed e'
di seguito aggiunto: "Il possesso  del  requisito  di  iscrizione  al
suddetto  albo,  per le imprese iscritte al 23 novembre 1980 nel solo
registro ditte delle camere di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura   territorialmente   competente,   puo'  essere  di  data
successiva a quella di presentazione della istanza di cui al presente
articolo, purche' il relativo certificato di iscrizione sia  prodotto
in  sede di istruttoria della pratica e, per le ditte per le quali e'
gia' stata deliberata la concessione  del  contributo,  entro  e  non
oltre  il  termine  di  60  giorni dalla richiesta di integrazione da
parte del competente settore regionale".