IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi in materia di agricoltura), come modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 84, e' inserito il seguente: "4- bis. Per le opere di miglioramento fondiario aventi le caratteristiche di cui al comma 4, che contribuiscono a ridurre i costi di produzione e a migliorare le condizioni di vita e di lavoro e favoriscono la tutela e il miglioramento dell'ambiente, realizzate con il contributo della Comunita' economica europea e per le quali i consorzi abbiano contratto mutui integrativi, possono essere concessi contributi annui di importo pari alle quote di ammortamento a loro carico, fino alla scadenza del mutuo, a condizione che l'importo complessivo del contributo e del mutuo non superi quello delle spese sostenute".