IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. All'art. 2 della legge  regionale  7  luglio  1992,  n.  53  e'
apportata la seguente modifica:
   Al  secondo  comma  dopo le parole "Nel caso in cui siano rilevate
infrazioni alle norme vigenti, le Commissioni di  cui  al  precedente
comma,  salvo  che  il  fatto non costituisca reato punibile ai sensi
delle specifiche leggi in materia" le parole "trasmettono alla giunta
regionale  gli  atti  relativi"  sono  sostituite   con   le   parole
"trasmettono ai comuni competenti gli atti relativi" proseguendo poi,
"proponendo  le  sanzioni  da  adottare e provvedendo, nei successivi
dieci giorni, a notificare agli interessati la violazione  accertata,
ai  sensi  dell'art.  26, comma 3› della legge regionale n. 70/1986 e
successive modificazioni ed integrazioni".