IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 2 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 53 e' apportata la seguente modifica: Al secondo comma dopo le parole "Nel caso in cui siano rilevate infrazioni alle norme vigenti, le Commissioni di cui al precedente comma, salvo che il fatto non costituisca reato punibile ai sensi delle specifiche leggi in materia" le parole "trasmettono alla giunta regionale gli atti relativi" sono sostituite con le parole "trasmettono ai comuni competenti gli atti relativi" proseguendo poi, "proponendo le sanzioni da adottare e provvedendo, nei successivi dieci giorni, a notificare agli interessati la violazione accertata, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge regionale n. 70/1986 e successive modificazioni ed integrazioni".