IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Alla  legge  regionale  3  giugno  1982, n. 31 e' apportata la
seguente modifica:
     a) Il 1› comma dell'art. 55 e' sostituito dal seguente:
   "In  attuazione  degli  articoli  1,  66  e  74  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616 le funzioni
amministrative previste all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987
sono esercitate dal  dirigente  del  Settore  agricoltura  e  foreste
competente per materia o suo delegato, responsabile del procedimento,
con  le  modalita' previste dalla predetta legge e dal regolamento di
applicazione approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700".