IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Alla legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 e' apportata la seguente modifica: a) Il 1 comma dell'art. 55 e' sostituito dal seguente: "In attuazione degli articoli 1, 66 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 le funzioni amministrative previste all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987 sono esercitate dal dirigente del Settore agricoltura e foreste competente per materia o suo delegato, responsabile del procedimento, con le modalita' previste dalla predetta legge e dal regolamento di applicazione approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700".