IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Classificazione aziende ricettive agrituristiche
 
   1. La classificazione delle aziende ricettive  agrituristiche,  in
deroga  a  quanto  disposto  nell'art.  10  della  legge regionale 26
gennaio 1993, n. 11, e' rinviata al 31 dicembre 1994.
   2. Fino alla suddetta data del 31 dicembre 1994 restano valide  le
autorizzazioni  rilasciate  dai  Sindaci  ai sensi dell'art. 20 della
legge regionale 24 gennaio 1984, n. 18.