IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Classificazione aziende ricettive agrituristiche 1. La classificazione delle aziende ricettive agrituristiche, in deroga a quanto disposto nell'art. 10 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11, e' rinviata al 31 dicembre 1994. 2. Fino alla suddetta data del 31 dicembre 1994 restano valide le autorizzazioni rilasciate dai Sindaci ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 24 gennaio 1984, n. 18.