IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Alle  Comunita'  montane  si  applicano le norme sui controlli
previste per i comuni e le Province dalla legge  8  giugno  1990,  n.
142.
   2.  Il  controllo  sugli  statuti  e  sugli  atti  delle Comunita'
montane, esercitato in ottemperanza degli articoli 45, 46,  47  e  48
della  predetta  legge  dello  Stato,  e' regolato dalle disposizioni
contenute nella legge regionale di  disciplina  del  controllo  sugli
atti degli enti locali. L'applicazione del 2› e 4› comma dell'art. 45
avviene    con   riferimento   alla   normativa   prevista   per   le
amministrazioni provinciali.
   3.  Il  controllo  sugli  organi  delle   comunita'   montane   e'
disciplinato  dalle  disposizioni  contenute  negli  articoli 39 e 40
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
   4. Nel caso di scioglimento del  consiglio  comunitario  i  comuni
ricompresi   nella   Comunita'  montana  debbono  esprimere  i  nuovi
rappresentanti entro il termine perentorio di  novanta  giorni  dalla
data  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta  ufficiale  del  decreto  di
scioglimento, qualora i  comuni  non  provvedano  entro  il  suddetto
termine,  si  applicano le disposizioni sul potere sostitutivo di cui
all'art.  48  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142. Il commissario
provvede all'insediamento del nuovo consiglio comunitario  una  volta
acquisiti  tutti  gli  atti  di nomina dei rappresentanti dei comuni,
approvati con atti esecutivi a termini di legge.
   5. Le Comunita' montane devono trasmettere alla giunta regionale -
Settore enti locali - copia dei  verbali  di  elezione  degli  organi
comunitari,  nonche'  copia  del  bilancio  pluriennale, del bilancio
preventivo  annuale   e   del   conto   consuntivo,   approvati   con
deliberazioni esecutive ai termini di legge.
   6.  E'  fatto,  altresi',  obbligo  ai  presidenti delle Comunita'
montane di inviare alla giunta regionale  -  Settore  enti  locali  -
entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno,  una  dettagliata  relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente.