IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Alle Comunita' montane si applicano le norme sui controlli previste per i comuni e le Province dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Il controllo sugli statuti e sugli atti delle Comunita' montane, esercitato in ottemperanza degli articoli 45, 46, 47 e 48 della predetta legge dello Stato, e' regolato dalle disposizioni contenute nella legge regionale di disciplina del controllo sugli atti degli enti locali. L'applicazione del 2 e 4 comma dell'art. 45 avviene con riferimento alla normativa prevista per le amministrazioni provinciali. 3. Il controllo sugli organi delle comunita' montane e' disciplinato dalle disposizioni contenute negli articoli 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 4. Nel caso di scioglimento del consiglio comunitario i comuni ricompresi nella Comunita' montana debbono esprimere i nuovi rappresentanti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto di scioglimento, qualora i comuni non provvedano entro il suddetto termine, si applicano le disposizioni sul potere sostitutivo di cui all'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il commissario provvede all'insediamento del nuovo consiglio comunitario una volta acquisiti tutti gli atti di nomina dei rappresentanti dei comuni, approvati con atti esecutivi a termini di legge. 5. Le Comunita' montane devono trasmettere alla giunta regionale - Settore enti locali - copia dei verbali di elezione degli organi comunitari, nonche' copia del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo, approvati con deliberazioni esecutive ai termini di legge. 6. E' fatto, altresi', obbligo ai presidenti delle Comunita' montane di inviare alla giunta regionale - Settore enti locali - entro il 31 marzo di ciascun anno, una dettagliata relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.