IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  termine  di cui all'art. 2 punto 2 della legge regionale 6
agosto 1992 n.  73,  per  la  presentazione  delle  domande  o  della
relativa  documentazione,  e'  prorogato  fino  a  quattro mesi dalla
entrata in vigore della presente legge.
   2. L'istruttoria prevista dal punto 4 del medesimo articolo 2 deve
essere svolta dalla Provincia competente per territorio.