IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine di cui all'art. 2 punto 2 della legge regionale 6 agosto 1992 n. 73, per la presentazione delle domande o della relativa documentazione, e' prorogato fino a quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge. 2. L'istruttoria prevista dal punto 4 del medesimo articolo 2 deve essere svolta dalla Provincia competente per territorio.