(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 6 del 9 marzo 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' dell'azione della Regione 1. Nell'ambito delle finalita indicate dall'art. 1 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 e delle linee di programmazione conseguenti, l'attivita' della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica e' rivolta in particolare a: a) soddisfare la domanda abitativa corrispondente a situazioni reddituali, esigenze e fabbisogni diversificati in modo tale da svolgere un'azione normalizzatrice del settore sia per quanto concerne i costi di costruzione, sia per quanto concerne i canoni di affitto; b) garantire, anche tramite un processo di unificazione, che la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, sia informata a procedure efficienti e rapide che consentano il contenimento dei costi e, quindi, l'incremento della quota dei canoni da reinvestire in programmi di manutenzione, recupero o riqualificazione urbana.