IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Le provvidenze di cui alla legge regionale 12 novembre 1992, n.
52,  sono  estese,  con  le  procedure previste dalla stessa legge, a
favore delle imprese artigiane e delle imprese di minori  dimensioni,
agricole,   commerciali,   alberghiere,  turistiche,  cooperative  di
produzione e lavoro o cooperazione agricole di trasformazione,  coop-
erative  di  consumo,  nonche' a favore delle piccole e medie imprese
operanti nell'ambito delle proprie competenze e  di  quelle  affidate
alle  Regioni dalle leggi statali, danneggiate dai nubifragi nei mesi
di settembre e ottobre 1993.
   2. Beneficiano degli interventi di  cui  al  precedente  comma  le
imprese   localizzate   nelle   province  e  nei  comuni  individuati
dall'allegato elenco.
   3. Il termine per la presentazione  delle  domande  di  contributo
fissato al 30 aprile 1994".