IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le provvidenze di cui alla legge regionale 12 novembre 1992, n. 52, sono estese, con le procedure previste dalla stessa legge, a favore delle imprese artigiane e delle imprese di minori dimensioni, agricole, commerciali, alberghiere, turistiche, cooperative di produzione e lavoro o cooperazione agricole di trasformazione, coop- erative di consumo, nonche' a favore delle piccole e medie imprese operanti nell'ambito delle proprie competenze e di quelle affidate alle Regioni dalle leggi statali, danneggiate dai nubifragi nei mesi di settembre e ottobre 1993. 2. Beneficiano degli interventi di cui al precedente comma le imprese localizzate nelle province e nei comuni individuati dall'allegato elenco. 3. Il termine per la presentazione delle domande di contributo fissato al 30 aprile 1994".