IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA le seguenti norme regolamentari: Art. 1. Interpretazione autentica 1. L'utilizzazione nei processi produttivi di cui al regolamento regionale 29 gennaio 1973 (Regomaneto recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni concernente la immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contigenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale), e successive modificazioni, di generi e merci in esenzione fiscale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta nella esenzione fiscale per determinate merci e contigenti), e successive modificazioni, nel territorio della Regione Valle d'Aosta deve essere considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territoiro regionale. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale dell Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Aosta, 14 marzo 1994 Il presidente: VIERIN