IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. 1. L'indennita' di funzione dirigenziale prevista dall'articolo 2 della L.R. 26 aprile 1990, n. 29 che approva l'accordo nazionale del comparto Enti locali per il triennio 1988/1990 nella misura complessivamente risultante dalla medesima norma che stabilisce in via preventiva ed oggettiva coefficienti graduati a seconda della importanza, rilevanza, gravosita' e complessita' della funzione dirigenziale effettivamente svolta, ha natura retributiva, ed e' emolumento fisso e continuativo, costitutivo della remunerazione spettante al dirigente.