IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'indennita' di funzione dirigenziale prevista dall'articolo  2
della  L.R. 26 aprile 1990, n. 29 che approva l'accordo nazionale del
comparto  Enti  locali  per  il  triennio  1988/1990   nella   misura
complessivamente  risultante  dalla  medesima norma che stabilisce in
via preventiva ed oggettiva coefficienti  graduati  a  seconda  della
importanza,  rilevanza,  gravosita'  e  complessita'  della  funzione
dirigenziale effettivamente svolta,  ha  natura  retributiva,  ed  e'
emolumento  fisso  e  continuativo,  costitutivo  della remunerazione
spettante al dirigente.