IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 6 settembre
1972,  n.  23,  e'  sostituito  dal  seguente:  "Ciascun  comune   e'
rappresentato dal sindaco o suo delegato e da due rappresentanti, uno
della  maggioranza  e  uno  della  minoranza  nominati  dal consiglio
comunale anche al  di  fuori  del  proprio  seno,  tra  cittadini  in
possesso  dei  requisiti  di  compatibilita'  e di eleggibilita' alla
carica di consigliere comunale".
   2. I  commi  terzo,  quarto  e  quinto  dell'art.  8  della  legge
regionale n. 23/1972 sono abrogati.