IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, e' sostituito dal seguente: "Ciascun comune e' rappresentato dal sindaco o suo delegato e da due rappresentanti, uno della maggioranza e uno della minoranza nominati dal consiglio comunale anche al di fuori del proprio seno, tra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di consigliere comunale". 2. I commi terzo, quarto e quinto dell'art. 8 della legge regionale n. 23/1972 sono abrogati.