IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Proroga del termine
 
   1.  Il  termine  perentorio  previsto  dall'art.  2  della   legge
regionale 3 settembre 1993, n. 10, per la presentazione delle istanze
di  ammissione  ai  benefici di cui alla medesima legge regionale, e'
prorogato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della
presente legge.