IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Proroga del termine 1. Il termine perentorio previsto dall'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1993, n. 10, per la presentazione delle istanze di ammissione ai benefici di cui alla medesima legge regionale, e' prorogato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.