IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                             Generalita'
 
   1.  La  presente  legge disciplina la cooperazione tra la Regione,
anche attraverso i suoi enti strumentali, e gli enti locali  al  fine
di  garantire  una  maggiore  efficienza  nell'esercizio  dell'azione
amministrativa e persegue l'obiettivo di favorire l'unificazione  dei
comuni,  sia attraverso il programma di cui all'art. 10, sia mediante
la predisposizione di un sistema di incentivi connessi agli  istituti
e ai poteri stabiliti dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.