IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Generalita' 1. La presente legge disciplina la cooperazione tra la Regione, anche attraverso i suoi enti strumentali, e gli enti locali al fine di garantire una maggiore efficienza nell'esercizio dell'azione amministrativa e persegue l'obiettivo di favorire l'unificazione dei comuni, sia attraverso il programma di cui all'art. 10, sia mediante la predisposizione di un sistema di incentivi connessi agli istituti e ai poteri stabiliti dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.