IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 1993,
n. 1 (Piano urbanistico-territoriale avente specifica  considerazione
dei  valori  paesistici  ed ambientali, denominato piano territoriale
paesistico della Valle d'Aosta), modificato dal comma 1  dell'art.  2
della  legge  regionale  18  maggio  1993,  n.  34, e' sostituito dal
seguente:
   "2. Le Comunita' montane e i Comuni, per esercitare l'attivita' di
competenza  istituzionale,  esprimono  parere,  sul  testo  ad   essi
trasmesso,   entro   quattrocentottanta  giorni  dalla  trasmissione.
Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende  acquisito  in
senso positivo".