IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta), modificato dal comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 34, e' sostituito dal seguente: "2. Le Comunita' montane e i Comuni, per esercitare l'attivita' di competenza istituzionale, esprimono parere, sul testo ad essi trasmesso, entro quattrocentottanta giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito in senso positivo".