IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          Principi generali
 
   1.  La Regione adotta la programmazione come metodo di governo per
lo svolgimento delle attivita' proprie, per lo sviluppo  economico  e
sociale  e  per  il superamento degli squilibri esistenti all'interno
del suo territorio.
   2.   La   Regione   determina   gli   obiettivi   generali   della
programmazione  economico-sociale e della pianificazione territoriale
e stabilisce le forme e i modi della partecipazione degli enti locali
alla elaborazione dei  piani  e  dei  programmi  regionali;  fissa  i
criteri  e  le procedure per la formazione ed attuazione degli atti e
degli  strumenti  della  programmazione  socio-economica  degli  enti
locali.
   3.  I  bilanci  annuali  e pluriennali determinano la ripartizione
delle  risorse  destinate   al   finanziamento   del   programma   di
investimento  degli  enti  locali  e  costituiscono sede di riscontro
dell'efficacia della programmazione.