IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Principi generali 1. La Regione adotta la programmazione come metodo di governo per lo svolgimento delle attivita' proprie, per lo sviluppo economico e sociale e per il superamento degli squilibri esistenti all'interno del suo territorio. 2. La Regione determina gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabilisce le forme e i modi della partecipazione degli enti locali alla elaborazione dei piani e dei programmi regionali; fissa i criteri e le procedure per la formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica degli enti locali. 3. I bilanci annuali e pluriennali determinano la ripartizione delle risorse destinate al finanziamento del programma di investimento degli enti locali e costituiscono sede di riscontro dell'efficacia della programmazione.