(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 21
                         del 30 aprile 1994)
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 
   Visto lo Statuto della Regione;
   Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
   Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ed, in particolare,
l'art. 13 della stessa;
   Vista  la legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, ed in particolare
l'art. 33 della stessa, il quale prevede che a favore delle  societa'
di  servizi  reali alle imprese artigiane, costituite nei modi di cui
al citato art. 33, possono essere concessi contributi per le spese di
gestione;
   Ritenuto di dovere disciplinare le  modalita'  di  erogazione  dei
predetti contributi;
   Visto  il  parere  favorevole reso dalla Commissione regionale per
l'artigianato nella seduta n. 34 del 27 ottobre 1992;
   Visto  il  parere   favorevole   sullo   schema   di   regolamento
predisposto,  reso  dal  Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana nell'adunanza del 20 aprile 1993;
   Vista la delibera n. 317 del 23  luglio  1993,  con  la  quale  la
Giunta  regionale  ha approvato il predetto schema di regolamento, su
proposta dll'Assessore regionale per la cooperazione,  il  commercio,
l'artigianato e la pesca;
 
                   Emana il seguente regolamento:
                               Art. 1.
 
   I  benefici  previsti  dalla legge regionale 23 maggio 1991 n. 35,
art. 33, possono essere concessi a favore delle societa' di cui  alla
norma teste' citata per gli oneri relativi:
    1) alle spese sostenute per il personale, ivi compresi i compensi
per attivita' di direzione tecnica ed amministrativa della societa' e
con   esclusione   degli   oneri   previdenziali,   assistenziali  ed
assicurativi;
    2) alle spese relative al canone di locazione  dell'immobile  ove
la societa' ha sede ovvero svolga la propria attivita';
    3)  alle spese condominiali e di riscaldamento dello immobile ove
la societa' ha sede ovvero svolga la propria attivita',  in  tutti  i
casi in cui tali spese siano a carico della societa' stessa;
    4)  alle  spese di manutenzione ordinaria dell'immobile di cui al
precedente punto 2), a condizione  che,  laddove  tale  immobile  sia
detenuto  a  titolo di comodato o di locazione, il relativo contratto
abbia durata non inferiore ad anni sei;
    5)  all'acquisto,   anche   mediante   contratto   di   locazione
finanziaria,   di   bene   destinati   all'arredamento  dell'immobile
succitato, entro il limite della quota di ammortamento prevista per i
beni in questione dalla normativa vigente per la  determinazione  del
reddito imponibile ai fini IRPEG;
    6)  al  consumo  idrico,  alla  fornitura  di  energia elettrica,
all'abbonamento alla rete telefonica;
    7) all'acquisto, anche mediante  leasing,  di  ogni  attrezzatura
necessaria  o  funzionale  all'esercizio  della propria attivita' con
esclusione dell'acquisto di mezzi di locomozione o trasporto entro il
limite della quota di ammortamento prevista per i beni  in  questione
dalla  normativa vigente per la determinazione del reddito imponibile
ai fini IRPEG;
    8) alle spese generali e varie riferite ad attivita' connesse  al
raggiungimento   degli   scopi   sociali   (cancelleria,  tipografia,
abbonamenti a pubblicazioni periodiche  specializzate,  contratti  di
assicurazione,  certificazioni, spese postali e telegrafiche, pulizia
delle sedi sociali, competenze notarili);
    9) spese di missione  entro  il  limite  del  5%  del  contributo
massimo concedibile per anno (15 milioni).
   Il  contributo  di  cui al presente articolo sara' concesso per le
spese di gestione da sostenersi in un  triennio  di  attivita'  nella
misura  del  70%  per il primo anno, del 50% per il secondo anno, del
30% per il terzo anno.