(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 21 del 30 aprile 1994) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2; Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ed, in particolare, l'art. 13 della stessa; Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, ed in particolare l'art. 33 della stessa, il quale prevede che a favore delle societa' di servizi reali alle imprese artigiane, costituite nei modi di cui al citato art. 33, possono essere concessi contributi per le spese di gestione; Ritenuto di dovere disciplinare le modalita' di erogazione dei predetti contributi; Visto il parere favorevole reso dalla Commissione regionale per l'artigianato nella seduta n. 34 del 27 ottobre 1992; Visto il parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto, reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell'adunanza del 20 aprile 1993; Vista la delibera n. 317 del 23 luglio 1993, con la quale la Giunta regionale ha approvato il predetto schema di regolamento, su proposta dll'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca; Emana il seguente regolamento: Art. 1. I benefici previsti dalla legge regionale 23 maggio 1991 n. 35, art. 33, possono essere concessi a favore delle societa' di cui alla norma teste' citata per gli oneri relativi: 1) alle spese sostenute per il personale, ivi compresi i compensi per attivita' di direzione tecnica ed amministrativa della societa' e con esclusione degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 2) alle spese relative al canone di locazione dell'immobile ove la societa' ha sede ovvero svolga la propria attivita'; 3) alle spese condominiali e di riscaldamento dello immobile ove la societa' ha sede ovvero svolga la propria attivita', in tutti i casi in cui tali spese siano a carico della societa' stessa; 4) alle spese di manutenzione ordinaria dell'immobile di cui al precedente punto 2), a condizione che, laddove tale immobile sia detenuto a titolo di comodato o di locazione, il relativo contratto abbia durata non inferiore ad anni sei; 5) all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, di bene destinati all'arredamento dell'immobile succitato, entro il limite della quota di ammortamento prevista per i beni in questione dalla normativa vigente per la determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEG; 6) al consumo idrico, alla fornitura di energia elettrica, all'abbonamento alla rete telefonica; 7) all'acquisto, anche mediante leasing, di ogni attrezzatura necessaria o funzionale all'esercizio della propria attivita' con esclusione dell'acquisto di mezzi di locomozione o trasporto entro il limite della quota di ammortamento prevista per i beni in questione dalla normativa vigente per la determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEG; 8) alle spese generali e varie riferite ad attivita' connesse al raggiungimento degli scopi sociali (cancelleria, tipografia, abbonamenti a pubblicazioni periodiche specializzate, contratti di assicurazione, certificazioni, spese postali e telegrafiche, pulizia delle sedi sociali, competenze notarili); 9) spese di missione entro il limite del 5% del contributo massimo concedibile per anno (15 milioni). Il contributo di cui al presente articolo sara' concesso per le spese di gestione da sostenersi in un triennio di attivita' nella misura del 70% per il primo anno, del 50% per il secondo anno, del 30% per il terzo anno.