IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce e sostiene, mediante erogazione di contributi, la funzione sociale e l'attivita' istituzionale delle sezioni regionali delle seguenti associazioni di categoria: a) Associazione nazionale mutilati invalidi civili; b) Associazione nazionale mutilati invalidi di guerra; c) Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro; d) Associazione nazionale vittime civili di guerra; e) Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti; f) Unione italiana ciechi; g) Unione nazionale mutilati per servizio. 2. Eventuali altre associazioni di categoria, da ammettere ai benefici previsti dalla presente legge, saranno individuate con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.