IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  riconosce  e  sostiene,
mediante  erogazione di contributi, la funzione sociale e l'attivita'
istituzionale delle sezioni regionali delle seguenti associazioni  di
categoria:
     a) Associazione nazionale mutilati invalidi civili;
     b) Associazione nazionale mutilati invalidi di guerra;
     c) Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro;
     d) Associazione nazionale vittime civili di guerra;
     e) Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti;
     f) Unione italiana ciechi;
     g) Unione nazionale mutilati per servizio.
   2.  Eventuali  altre  associazioni  di  categoria, da ammettere ai
benefici previsti  dalla  presente  legge,  saranno  individuate  con
deliberazione   della   Giunta   regionale   sentita   la  competente
Commissione consiliare.