IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  corrisponde  assegni di
frequenza agli allievi che partecipano ai  corsi  per  la  formazione
degli educatori professionali, organizzati dall'Assessorato regionale
della sanita' ed assistenza sociale, con sede in Aosta.
   2.  Gli  assegni  di frequenza sono differenziati per ogni anno di
corso e, per gli anni 1994 e 1995, sono pari a lire:
     a) 450.000 mensili  per  il  primo  anno  di  corso  per  undici
mensilita';
     b)  600.000  mensili  per  il  secondo  anno di corso per undici
mensilita'.
   3. L'entita'  degli  assegni  di  cui  al  comma  2  e'  diminuita
proporzionalmente alle ore di assenza dai corsi.