IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione autonoma Valle d'Aosta corrisponde assegni di frequenza agli allievi che partecipano ai corsi per la formazione degli educatori professionali, organizzati dall'Assessorato regionale della sanita' ed assistenza sociale, con sede in Aosta. 2. Gli assegni di frequenza sono differenziati per ogni anno di corso e, per gli anni 1994 e 1995, sono pari a lire: a) 450.000 mensili per il primo anno di corso per undici mensilita'; b) 600.000 mensili per il secondo anno di corso per undici mensilita'. 3. L'entita' degli assegni di cui al comma 2 e' diminuita proporzionalmente alle ore di assenza dai corsi.