(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 14
                         del 14 aprile 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai concorsi per titoli di cui all'art. 2 della legge regionale
26 gennaio 1988, n. 14,  come  modificato  dall'art.  1  della  legge
regionale  7  settembre  1993,  n.  46,  sono  ammessi  i divulgatori
agricoli assunti ai sensi  della  citata  legge  regionale  n.  14/88
purche'  in  possesso del diploma di laurea in scienze agronomiche (o
veterinarie).
   2. Per la quota di riserva prevista dal 4 comma della citata legge
regionale n. 14/1988 sono  ammessi  a  partecipare  ai  concorsi  per
titoli  i dipendenti dell'ERSA forniti di diploma di laurea che, alla
data di entrata in vigore della presente legge abbiano  un'anzianita'
di  almeno  cinque  anni  di  ruolo  nell'ambito  della VII qualifica
funzionale e dimostrino - sulla base di adeguata documentazione -  di
aver  svolto  per almeno due anni complessivamente funzioni direttive
riconducibili a qualifiche superiori,  per  sopperire  a  vacanze  di
posto  o  assenze temporanee dei rispettivi titolari. Il Consiglio di
Amministrazione dell'Ente provvede  a  disporre  eventuali  modifiche
delle   figure   professionali,   nell'ambito  della  VIII  qualifica
funzionale, che  si  rendessero  necessarie  per  l'applicazione  del
presente   comma,  ferma  restando  la  dotazione  complessiva  della
predetta qualifica.