(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 14 del 14 aprile 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai concorsi per titoli di cui all'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 14, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1993, n. 46, sono ammessi i divulgatori agricoli assunti ai sensi della citata legge regionale n. 14/88 purche' in possesso del diploma di laurea in scienze agronomiche (o veterinarie). 2. Per la quota di riserva prevista dal 4 comma della citata legge regionale n. 14/1988 sono ammessi a partecipare ai concorsi per titoli i dipendenti dell'ERSA forniti di diploma di laurea che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano un'anzianita' di almeno cinque anni di ruolo nell'ambito della VII qualifica funzionale e dimostrino - sulla base di adeguata documentazione - di aver svolto per almeno due anni complessivamente funzioni direttive riconducibili a qualifiche superiori, per sopperire a vacanze di posto o assenze temporanee dei rispettivi titolari. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente provvede a disporre eventuali modifiche delle figure professionali, nell'ambito della VIII qualifica funzionale, che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente comma, ferma restando la dotazione complessiva della predetta qualifica.