IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   Al  fine di dare organica applicazione alla legge 29 gennaio 1992,
n. 113, recante "Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora
un albero per ogni neonato a seguito della registrazione anagrafica",
la Regione Abruzzo disciplina, con la presente legge, le tipologie  e
le modalita' di messa a dimora delle essenze arboree per ogni neonato
registrato  nell'anagrafe  del  proprio Comune di residenza a partire
dal 18 febbraio 1992.