IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' Al fine di dare organica applicazione alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, recante "Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato a seguito della registrazione anagrafica", la Regione Abruzzo disciplina, con la presente legge, le tipologie e le modalita' di messa a dimora delle essenze arboree per ogni neonato registrato nell'anagrafe del proprio Comune di residenza a partire dal 18 febbraio 1992.