IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Piste di discesa
 
   Sono piste di  discesa  le  aree  naturalmente  o  artificialmente
innevate e rese idonee alla circolazione di chi utilizza sci, monosci
e tavole da neve.
   Sulle  piste  di  discesa e' vietato l'uso di mezzi similari quali
slittini, bob,  motoslitte,  mezzi  meccanici  ed  ogni  altro  mezzo
differente  da quelli elencati nel precedente comma 1 fatta eccezione
per lo svolgimento  di  operazioni  di  soccorso  le  quali  andranno
comunque  effettuate  nell'osservanza  delle  norme  di  sicurezza  e
prevenzione.
   Nel caso di violazioni a quanto previsto  dal  precedente  secondo
comma  e'  applicata  una  sanzione amministrativa da un minimo di L.
500.000 ad un massimo di L. 1.000.000.