IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Piste di discesa Sono piste di discesa le aree naturalmente o artificialmente innevate e rese idonee alla circolazione di chi utilizza sci, monosci e tavole da neve. Sulle piste di discesa e' vietato l'uso di mezzi similari quali slittini, bob, motoslitte, mezzi meccanici ed ogni altro mezzo differente da quelli elencati nel precedente comma 1 fatta eccezione per lo svolgimento di operazioni di soccorso le quali andranno comunque effettuate nell'osservanza delle norme di sicurezza e prevenzione. Nel caso di violazioni a quanto previsto dal precedente secondo comma e' applicata una sanzione amministrativa da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.000.000.