la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Le  disposizioni contenute nella presente legge integrano le norme
recate dalla legge regionale 16 settembre 1987, n.  66,  al  fine  di
consentire  la definitiva regolazione dei rapporti sospesi a tutto il
31 dicembre 1992 e conseguenti  al  regime  provvisorio  di  gestione
finanziaria  delle  opere  acquedottistiche  da  parte  della Regione
Abruzzo.