la seguente legge: Art. 1. Le disposizioni contenute nella presente legge integrano le norme recate dalla legge regionale 16 settembre 1987, n. 66, al fine di consentire la definitiva regolazione dei rapporti sospesi a tutto il 31 dicembre 1992 e conseguenti al regime provvisorio di gestione finanziaria delle opere acquedottistiche da parte della Regione Abruzzo.